IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare», e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 233, comma 1 del sopra citato decreto
legislativo n. 66  del  2010  che  individua,  ai  fini  urbanistici,
edilizi, ambientali e dell'affidamento  ed  esecuzione  di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture,  le  categorie  di
opere destinate alla difesa nazionale; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accellerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  52,  comma   1-bis,   del   citato
decreto-legge n. 77 del 2021, che  prevede,  in  caso  di  comprovate
necessita'  correlate  alla   funzionalita'   delle   Forze   armate,
l'applicazione delle misure di semplificazione  procedurale  previste
dall'art. 44 del medesimo decreto-legge  alle  opere  destinate  alla
difesa nazionale, di cui alle lettere a), i), m), o), e r) del citato
art. 233 del codice dell'ordinamento militare; 
  Visto,  altresi',  il  medesimo  comma  1-bis,  dell'art.  52,  che
dispone, tra l'altro, che le opere destinate alla difesa nazionale di
cui al citato art. 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), cui  si
applicano le predette misure di semplificazione, sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili; 
  Ritenuta la  necessita'  di  realizzare  una  struttura  funzionale
dedicata  per  il  Gruppo  intervento  speciale  del  1°   Reggimento
Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, centri di
eccellenza  dell'Arma  dei  Carabinieri,   impegnati   nell'attivita'
antiterrorismo e nella sicurezza delle rappresentanze diplomatiche  a
rischio, nonche' nelle attivita' delle forze speciali e  delle  forze
per operazioni speciali delle Forze armate; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa; 
  Sentito  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'intervento infrastrutturale per la  realizzazione  della  sede
del  Gruppo  intervento  speciale,  del  1°  Reggimento   Carabinieri
paracadutisti «Tuscania» e  del  Centro  cinofili,  in  Pisa  -  area
Coltano,  e'  individuato  quale   «opera   destinata   alla   difesa
nazionale», cui si applicano le misure di semplificazione procedurale
previste dall'art. 44  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2022 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                dei ministri          
                                                   Draghi             
Il Ministro della difesa 
        Guerini          

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 373